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Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda.

INPS, circolare 45 del 2019.

In base alle disposizioni del decreto legge 69/1988, l’assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore.

Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore le norme contenute nel DPR 797/1955 (Testo Unico sugli assegni familiari)

Il DPR 797/1955 stabilisce l’obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Il DPR 797/1955 dispone che gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.

Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’INPS.

Infine, per i lavoratori dipendenti trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali espressamente sancito dall’articolo 2116 del codice civile, che stabilisce che le prestazioni previdenziali, compresi anche gli assegni per il nucleo familiare, sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza. Ne deriva che il diritto all’assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell’imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza.

A decorrere dal 1 aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le domande sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando, devono essere presentate esclusivamente all’INPS.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite procedura telematica, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, Patronati e intermediari.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale.

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’INPS.

Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

27 marzo 2019

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