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Non è configurabile il danno erariale in caso di accordi integrativi illegittimi

Corte di Cassazione SS.UU.,sentenza 14689 del 2015.

La Procura regionale per la Toscana della Corte dei Conti rinviava a giudizio i componenti delle delegazioni sindacali che avevano sottoscritto un verbale di accordo decentrato, ritenendo che in relazione a talune indennità la delegazione trattante, ed anche le rappresentanze sindacali, avessero commesso delle irregolarità.

La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ribadito che, per delineare i confini tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, deve riconoscersi la sussistenza di un rapporto di servizio. Può esservi responsabilità contabile quando il soggetto interessato sia tenuto a perseguire i fini e gli interessi della Pubblica Amministrazione.

Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, i rapporti individuali di lavoro sono regolati sulla base di contratti collettivi e individuali. E' stata prevista, nelle pubbliche amministrazioni, la tutela della libertà e dell'attività sindacale.

Pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa, l'attività contrattuale collettiva è stata modellata per il settore pubblico sul paradigma di quella del rapporto di lavoro privato, ove contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazione sindacali e dalle parti datoriali.

Deve escludersi che, nello svolgimento dell'attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato.

Il D.Lgs. 165/2001 sancisce che l'obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

 

La Corte di Cassazione ha, pertanto, escluso che possa esservi responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi.

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