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Appalto interno alla azienda: se l'appaltatore non ha organizzazione, il datore di lavoro è il committente.

Corte di Cassazione, sentenza 3178 del 2017.

La Cassazione è intervenuta ancora una volta sul rilevane tema della distinzione tra appalto di lavoro genuino e somministrazione nell'ambito degli appalti interni alla azienda per l'esame della corretta imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti utilizzati nell'appalto.

Il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso di un lavoratore, dichiarava costituito tra questi ed una società di vigilanza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore era stato impiegato da una appaltatrice della società di vigilanza per svolgere compiti di contazione dei valori che venivano trasportati.

La società di vigilanza proponeva ricorso per cassazione.

Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata ha esattamente evidenziato che alla luce dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 (oggi la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 81/2015) la differenza tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all'appaltatore.

Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che l'attività concretamente svolta dai dipendenti della società di servizi appaltatrice presso la società di vigilanza committente era quella stessa di contazione valori da quest'ultima svolta ed organizzata, e che era inoltre la proprietaria delle attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio; che la committente si limitava a richiedere all'appaltatrice solo un certo numero di ore lavoro, su base mensile, in base alle specifiche esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni orari, limitandosi l'appaltatrice ad abbinare le persone a tali ruoli; che tale personale svolgeva poi le stesse identiche mansioni svolte dai dipendenti della committente ed era inserito stabilmente a tutti gli effetti nel ciclo produttivo di quest'ultima. A nulla rileva, secondo la Corte, che i formali dipendenti della società di servizi appaltatrice fossero impegnati esclusivamente nei turni serali o notturni, sempre sotto la sorveglianza di un incaricato della committente.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società.

 

23 febbraio 2017

 

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