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Appalto interno all’azienda: responsabilità del committente per infortunio del lavoratore.

Corte di Cassazione, sentenza 5419 del 2019.

La Corte di Appello di Potenza accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice e condannava, in solido tra loro, la società datrice di lavoro, esercente attività di pulizie di immobili e impianti industriali, e la società committente dei servizi di pulizia al pagamento di Euro 106.463,28 a titolo di danno non patrimoniale differenziale per l'infortunio subito durante l'espletamento delle mansioni di pulizia dei locali.

La Corte di Appello accertava la responsabilità della società datrice di lavoro e della società committente rilevando che lo sganciamento del braccio metallico che aveva colpito l'operaia, intenta a pulire il pavimento sotto il nastro trasportatore della linea fette biscottate in quel momento in movimento, era stato determinato da un difetto di manutenzione o di funzionamento della macchina e dalla pratica, contraria alle istruzioni di carattere generale ma ben nota e tollerata, di svolgere i lavori di pulizia degli ambienti con i nastri in movimento, a fronte dell'omessa vigilanza del datore di lavoro e della società proprietaria dei locali.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla società committente.

Secondo la Suprema Corte, la Corte di Appello ha ampiamente esaminato i fatti: il giorno dell'infortunio il nastro trasportatore da cui si staccò il braccio metallico che colpì la lavoratrice non era stato preventivamente fermato dalla società committente dei lavori e proprietaria del sito di produzione; nessun preposto della stessa società committente intervenne per far bloccare, neppure dopo l'inizio delle pulizie, la linea in prossimità della quale la lavoratrice operava; era nota e tollerata (per non meglio precisati fini di maggior comodità) la pratica di svolgere i lavori di pulizia degli ambienti anche con i nastri in movimento. La Corte di Appello ha precisato che le istruzioni impartite al personale della impresa datrice di lavoro erano nel senso che le pulizie dovessero essere eseguite a nastri fermi, che era il personale della società committente a dover provvedere al fermo delle macchine prima che iniziassero i lavori di pulizia e che in caso di macchine in movimento gli addetti alle pulizie dovevano rivolgersi, per lo spegnimento, al personale della società committente (in particolare, un capo-turno, sopraggiunto solamente ad incidente avvenuto) oppure agire autonomamente spingendo un pulsante di emergenza.

Qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell'area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva.

Secondo la disciplina dell'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.

Anche la società committente era onerata del debito di sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori che operavano all'interno dei suoi locali.

La Corte di Appello ha, pertanto, correttamente ravvisato un inadempimento della società committente all'obbligo di collaborazione con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi, inadempimento consistente nell'omesso blocco dei nastri trasportatori in un momento precedente l'inizio del servizio di pulizia ad opera dei dipendenti della ditta appaltatrice nonchè nell'omessa vigilanza dei locali e dei macchinari e dell'applicazione delle regole di sicurezza da parte del personale della società committente che ha, invece, tollerato la pratica di svolgere i lavori di pulizia anche con i nastri in movimento.

22 maggio 2019

 

 

 

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