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Annullamento per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali.

Tribunale di Trento, sentenza 39 del 2016.

Un soggetto ricorreva al Giudice del Lavoro esponendo che gli erano state notificate cartelle esattoriali per crediti previdenziali e che gli era stata data comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. L'interessato lamentava la prescrizione quinquennale dei debiti previdenziali cui le cartelle esattoriali facevano riferimento.

Il Tribunale ha escluso che dalla pacifica inoppugnabilità di tutte le cartelle esattoriali emesse per i crediti Inps ed Inail, possa farsi discendere l’applicazione dell’articolo 2953 del codice civile (in base al quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni).

Il Tribunale ha ritenuto che deve essere accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale con riferimento a cartelle esattoriali notificate e non opposte.

La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario, formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

L'esame della norma del codice civile e l’analisi delle ragioni che inducono il legislatore ad abbreviare i termini di prescrizione di alcuni diritti consentono di ritenere che solo in caso di accertamento giudiziale, quando al rapporto originario si sostituisce il diritto di credito derivante dalla sentenza, può sostituirsi il termine di prescrizione.

Solo l’accertamento giudiziale può determinare l’allungamento del periodo prescrizionale di un credito, e ciò, per effetto dell’intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata. Conseguentemente, la mera non opposizione della cartella di pagamento, non può determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

Il Tribunale di Trento, in accoglimento dell’opposizione proposta, ha dichiarato prescritti i debiti dell'interessato nei confronti di Inps ed Inail, non essendovi stato alcun atto interruttivo entro il periodo quinquennale.

2 maggio 2016

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