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Anche in mancanza di una domanda inoltrata dal de cuius, gli eredi hanno diritto a succedere in riferimento agli assegni per il nucleo familiare

Corte di Cassazione, sentenza n.  20405 del 2012

La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto a percepire gli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge. La Cassazione ha specificato, infatti, che la richiesta finalizzata ad ottenerli assume la mera funzione di atto di avvio amministrativo,  che l’ente debitore è tenuto ad espletare un accertamento avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto. In caso di decesso dell’avente diritto, pur non avendo il de cuius presentato la domanda, avendo lo stesso già acquisito ex lege il diritto alla prestazione, la stessa toccherà agli eredi, nei limiti della prescrizione. Gli eredi, pertanto, sono legittimati a richiedere il beneficio con apposito domanda e  l’ente sarà tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge. Nella fattispecie, la Cassazione sezione lavoro con  sentenza n. 20405 del 20/12/2012 ha respinto il ricorso presentato dall’INPS avverso la sentenza che aveva visto l’accoglimento in secondo grado proposta dagli eredi per l’erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla dante causa. La Corte ha affermato che l’omissione da parte del de cuius, della presentazione della domanda, di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto.

21/01/2013
 

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