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Alterazione dei punteggi del concorso pubblico: il contratto di assunzione è sempre nullo.

Corte di Cassazione, sentenza 20416/2019.

Una società con socio unico pubblico, dedita all'attività di gestione di servizi ambientali, venuta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione di alcuni lavoratori. La posizione in graduatoria degli interessati era avanzata solo a causa della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma. Diversamente i medesimi non si sarebbero collocati in posizioni utili per essere assunti, in quanto avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità.

La società comunicava ai lavoratori coinvolti il licenziamento disciplinare per violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente imposta dalla legge con la conseguente invalidità assoluta del contratto di lavoro stipulato.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande di impugnativa di licenziamento proposte dai lavoratori sul fondante e assorbente rilievo che i contratti erano nulli per l'assenza in capo ai medesimi dei requisiti previsti per l'assunzione (posizione non utile nella graduatoria).

La sentenza riteneva nulli i contratti di lavoro sul rilievo che dalle prove acquisite nel processo penale, conclusosi con la sentenza di primo grado e con la sentenza di appello, era emerso che i principi di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di pari opportunità garantiti decreto legislativo 165/2001 erano stati violati nella procedura concorsuale che aveva portato alla assunzione.

La Suprema Corte ha osservato che la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente.

La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli interessati vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza.

Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società alle quali si applica il decreto legge 112/2008.

L'estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell'assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro.

23 settembre 2019

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