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Ai fini della ripetizione dell’indebito previdenziale, l’INPS deve verificare ogni anno i redditi dei pensionati.

Corte di Cassazione, sentenza 18551 del 2017.

La Corte d'appello di L'Aquila dichiarava non ripetibile da parte dell'Inps l'importo di Euro 7961,44 che l'istituto aveva richiesto in restituzione agli eredi di una pensionata a titolo di fruizione sui ratei dell'assegno ordinario d'invalidità dell'integrazione al trattamento minimo, che non spettava a causa del superamento dei limiti reddituali di legge. La Corte argomentò che l'Inps aveva emesso il provvedimento di recupero oltre il termine di un anno dalla comunicazione dei redditi da parte della pensionata.

La legge 412/1991 dispone che l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla legge 88/1989.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 166/96, ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato.

Il termine di un anno previsto dalla legge viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine annuale, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.

La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore. E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.

L'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatta solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame.

La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato che, nel caso affrontato, la richiesta di ripetizione dell'Inps dell’ottobre 2012 è stata tardiva con riferimento ai ratei del 2011 in considerazione della comunicazione dei redditi del 2010, avvenuta nel giugno 2011.

26 marzo 2018

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