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Accesso ai ruoli a tempo indeterminato nell’ambito territoriale per la quale il docente ha concorso. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 519 del 2020.

Un’insegnante conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione invocando il proprio diritto a partecipare alla mobilità nell’ambito territoriale della Regione Campania.

L’interessata esponeva di aver partecipato nel 2012 al concorso per titoli ed esami del personale docente per i seguenti posti e cattedre nell’ambito dell’USR per la Campania, collocandosi all’esito della selezione in posizioni utili di graduatoria. Rappresentava di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Ministero in virtù del piano straordinario di assunzioni secondo la legge 107/2015, con assegnazione provvisoria presso la provincia di Bergamo per l’anno scolastico 2015/2016, con espressa previsione contrattuale per cui la sede definitiva sarebbe stata assegnata mediante operazioni di mobilità relative all’anno scolastico successivo. Esponeva di aver ricevuto nell’agosto 2016 comunicazione con cui veniva assegnata per il triennio successivo presso un istituto di Milano.

La lavoratrice chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’articolo 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente ed il diritto a partecipare alla mobilità nell’ambito territoriale della Regione Campania con l’assegnazione definitiva.

La docente aveva partecipato al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente indetto il 24 settembre 2012. L’articolo 3 del bando di concorso imponeva che la domanda di partecipazione al concorso dovesse essere presentata in una sola regione. L’interessata aveva partecipato al concorso per la sola Regione Campania, venendosi poi inserita nella graduatoria finale di merito.

La lavoratrice era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito della fase B del piano straordinario di assunzioni realizzato con la legge 107/2015 con assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, alla provincia di Bergamo.

L'insegnante era stata immessa nel ruolo nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. La lavoratrice era stata assegnata su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 presso la provincia di Bergamo. La sede definitiva sarebbe stata assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/2017.

La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge 107/2015, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale, è peraltro sancita dalla legge 107/15 la quale espressamente prevede che il personale docente assunto è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. L’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.

L’interessata è stata assunta con contratto a tempo indeterminato al di fuori della procedura di reclutamento sia perché ha partecipato ad una procedura nazionale (e quindi al di fuori dell’ambito regionale della graduatoria) sia perché non le è stato imposto alcun vincolo di permanenza. La sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva. L’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016, mentre per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato occorre l’inclusione ambito territoriale di assunzione nella regione per la quale il docente ha concorso.

Con tale ricostruzione si pone in contrasto l’articolo 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente dell’8 aprile 2016 il quale stabilisce che i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti previsti con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. L'articolo 6 del CCNI prevede poi che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012 indichino l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia mentre per gli assunti nell'anno scolastico 20515/2016 provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento parteciperanno alla mobilità territoriale secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

La disposizione contrattuale, nello stabilire l'accantonamento dei posti della provincia di nomina provvisoria si pone in evidente contrasto con la legge 107/15 che impone invece di fare riferimento alla regione nella quale il docente ha partecipato al concorso. La legge 107/15 dispone, peraltro, che sono inefficaci le norme dei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla legge.

Il Giudice ha, quindi, affermato il diritto dell’interessata ad essere assegnata ad un ambito territoriale della Regione Campania con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere alla suddetta assegnazione.

26 febbraio 2020

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