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Risarcibile il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 828 del 2013.


L'articolo 2 della legge n. 241/1990 prevede che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di disposizioni di legge ovvero dii provvedimenti speciali). L'art. 2 bis della L. n. 241/1990 stabilisce l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato dalle Amministrazioni in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il T.A.R. di Palermo con la recente sentenza ha ritenuto che per accordare il risarcimento del danno al cittadino vittima della omissione della legge da parte della Pubblica Amministrazione non occorra la prova della spettanza del bene della vita richiesto col provvedimento ai fini della risarcibilità del danno. Il Tribunale del capoluogo siciliano ha sostenuto che non è più necessaria l'indagine circa l'effettiva spettanza del bene della vita o dell'utilità finale cui il cittadino ambisce, dovendo il giudice solo accertare l'illegittimità del ritardo nel provvedere e il suo carattere pregiudizievole, stante la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo del soggetto. Ciò che si ritiene leso, infatti, è il tempo come bene della vita per il cittadino, e che assume un rilievo importante sopratutto nelle attività imprenditoriali e lavorative, in cui il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento si traduce in un costo, che condiziona la relativa convenienza economica delle operazioni produttive e commerciali. Il ritardo, violando il principio della temporalità del procedimento e, soprattutto, della prevedibilità dell'azione amministrativa, merita di essere ristorato. Pertanto, i beni della vita da tutelare sono due: da una parte, l'interesse a conseguire un provvedimento tempestivo sulla propria richiesta e, dall'altra, quello che si intende conseguire con il favorevole provvedimento domandata. Il T.A.R. di Palermo ritiene, dunque, risarcibile  il danno da ritardo puro indipendentemente dalla prova del danno, se si dimostra la colpa o il dolo dell’amministrazione. Va, dunque, comunque provata l’esistenza e gli altri elementi costitutivi (dolo o colpa dell’Amministrazione; nesso causale tra danno e condotta; ammontare del danno in forza del pregiudizio subito). Vi è, quindi, l'onere di allegare circostanze di fatto precise, sia di provarle.
La modifica della legge 241/90, d'altronde, rimarrebbe del tutto priva di senso se non venisse attuata attraverso il riconoscimento, in favore del privato, del diritto al risarcimento per la violazione del termine del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione.  

13/05/2013

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