Articolo

Per agire in giudizio contro il datore di lavoro per il pagamento dell' ANF è necessario premunirsi la prova di aver richiesto il beneficio e di aver inoltrato i documenti idonei inerenti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale

Tribunale di Napoli, sentenza numero 26740 del 2012.

L’'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. Esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'’assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio e in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici. L'’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero di componenti ed al reddito del nucleo familiare. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'’ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all’'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. L’'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito del nucleo familiare. Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi od ogni proficuo lavoro. Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all’INPS in caso di prestazioni erogate dall’Istituito) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia. Nella richiesta, che può essere inoltrata su un apposito modulo elaborato dall’INPS, sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l’'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare. Il pagamento dell'’assegno viene effettuato in via generale dal datore di lavoro, che anticipa la somma spettante di cui successivamente chiede il rimborso tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile; pertanto unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l'INPS, laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa. L’'obbligo di anticipare la prestazione a carico dell’INPS sussiste anche in caso di richiesta del lavoratore successiva alla data di risoluzione del rapporto (nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale), ma relativa a periodi pregressi purché l’azienda conservi un rapporto previdenziale con l’'INPS o non sia cessata o dichiarata fallita. Qualora il datore di lavoro neghi al lavoratore la corresponsione dell’'assegno per il nucleo familiare, quest'’ultimo può agire in giudizio per il pagamento della prestazione. E’ indispensabile, a tal fine, che egli preliminarmente provveda a documentare di aver già preventivamente inoltrato al datore di lavoro la richiesta e di avergli fornito la idonea documentazione. Il Giudice potrà accogliere la domanda giudiziaria di pagamento di tale beneficio, solo qualora vi sia in è in atti la richiesta rivolta al datore di lavoro per il periodo in esame attraverso la compilazione della domanda e la prova che il datore di lavoro sia stato notiziato della composizione del nucleo familiare e della situazione reddituale dello stesso necessaria per l’ottenimento del beneficio reclamato.

04/02/2013

Condividi questo articolo: